Dal 1° luglio 2013 è in vigore il Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio”. Il Regolamento è una legge che, anche se di provenienza europea, è direttamente ed immediatamente applicabile nel territorio dell’UE senza bisogno che ogni singolo stato emani un provvedimento di attuazione.
Il Regolamento, partendo dai principi della Direttiva 89/106/CEE, introduce alcune novità, chiarimenti, semplificazioni e obblighi per i vari operatori economici (quali ad es. fabbricanti, importatori e distributori) e stabilisce nuove regole in termini di comunicazioni al mercato.
Quali sono le principali novità introdotte dal CPR?
-resistenza meccanica e stabilità
-sicurezza in caso di incendio
-igiene, salute e ambiente
-sicurezza e accessibilità nell’uso
-protezione contro il rumore
-risparmio energetico e ritenzione del calore
e introduce il settimo requisito su: uso sostenibile delle risorse naturali.
Ad oggi, in assenza di specifiche tecniche armonizzate relative all’aspetto della sostenibilità, non è ancora possibile inserire tale caratteristica nella marcatura CE del prodotto.
Quali obblighi impone il CPR per la figura dei rivenditori ?
In accordo a quanto previsto dall’art. 15 del CPR, se il rivenditore immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla DoP, si pone verso il mercato quale vero e proprio fabbricante, con le medesime responsabilità ai fini della marcatura CE.