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La prestazione di dichiarazione DOP

Dal 1° luglio 2013 è in vigore il Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio”. Il Regolamento è una legge che, anche se di provenienza europea, è direttamente ed immediatamente applicabile nel territorio dell’UE senza bisogno che ogni singolo stato emani un provvedimento di attuazione.

Il Regolamento, partendo dai principi della Direttiva 89/106/CEE, introduce alcune novità, chiarimenti, semplificazioni e obblighi per i vari operatori economici (quali ad es. fabbricanti, importatori e distributori) e stabilisce nuove regole in termini di comunicazioni al mercato.

 

Quali sono le principali novità introdotte dal CPR?

 

  1. A partire dal 1° luglio 2013 per i prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il fabbricante deve redigere una Dichiarazione di Prestazione (di seguito denominata DoP) all’atto di immissione del prodotto sul mercato dell’Unione Europea (da intendersi come prima messa a disposizione del prodotto stesso). La DoP descrive la prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto stesso, cosi come riportate nella pertinente specifica tecnica armonizzata.
  2. La DoP sostituisce la Dichiarazione di Conformità.
  3. Il fabbricante è tenuto a conservare la DoP per un periodo di dieci anni a decorrere dall’immissione del prodotto da costruzione sul mercato.
  4. Il CPR conferma i requisiti di base delle opere di costruzione introdotti dalla Direttiva 89/106/CEE, relativamente

                  -resistenza meccanica e stabilità

                  -sicurezza in caso di incendio

                  -igiene, salute e ambiente

                  -sicurezza e accessibilità nell’uso

                  -protezione contro il rumore

                  -risparmio energetico e ritenzione del calore

e introduce il settimo requisito su: uso sostenibile delle risorse naturali.

Ad oggi, in assenza di specifiche tecniche armonizzate relative all’aspetto della sostenibilità, non è ancora possibile inserire tale caratteristica nella marcatura CE del prodotto.

 

Quali obblighi impone il CPR per la figura dei rivenditori ?

In accordo a quanto previsto dall’art. 15 del CPR, se il rivenditore immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla DoP, si pone verso il mercato quale vero e proprio fabbricante, con le medesime responsabilità ai fini della marcatura CE.

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