Chiarimenti in materia energetica
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato una serie di precisazioni che fanno chiarezza sul decreto riguardante i requisiti minimi.
A seguire un riassunto semplificato delle questioni che riguardano direttamente il serramentista, rielaborato tenendo conto anche dei pareri di Samuele Broglio, Paolo Ambrosi e UNICMI.
1) Parametro g
Ai fini del calcolo del valore del fattore di trasmissione solare gtot vale qualsiasi sistema di oscuramento o ombreggiamento, comprese le tapparelle avvolgibili e gli scuri a bugna cieca, indipendentemente dal fatto che, quando sono chiusi, facciano passare o meno la luce.
Nel caso di chiusure oscuranti esterne il valore del fattore di trasmissione totale Gtot si ritiene automaticamente soddisfatto.
2) Cassonetto
Non si può fare la media ponderata con il serramento, ma anche il cassonetto deve rispettare individualmente il valore Usb prescritto.
Se non si interviene sul cassonetto, non è richiesto il rispetto di alcun limite.
3) Relazione Tecnica
Per gli interventi di sola sostituzione di serramenti la cui superficie totale è inferiore al 25% della superficie disperdente lorda, non serve la relazione tecnica di un progettista, basta una dichiarazione dell’impresa esecutrice che deve contenere:
· Trasmittanza termica dei serramenti vecchi (valori tabellari proposti dall’ENEA)
· Trasmittanza e permeabilità all’aria dei nuovi serramenti
· Trasmittanza del cassonetto (solo se sostituito)
· Fattore di trasmissione solare (se ci sono le oscuranti esterne il valore gtot si ritiene già soddisfatto
e non si deve documentare nulla)
· La verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite previsti dal Decreto 20/06/2015 in funzione della zona climatica;
4) Trasmittanza termica
Si conferma ulteriormente il fatto che
il rispetto dei valori di trasmittanza dei serramenti va valutato sulle misure teoriche previste nelle tabelle di cui all’all. E della EN 14351 e non già sulle misure reali presenti in fornitura.
La dichiarazione dei valori pertinenti per misura, altro non è se non un “servizio obbligatorio” da erogare solo ed unicamente qualora essi siano necessari al progettista per calcolare lo scambio termico dell’intero edificio e non ha alcun valore ai fini del rispetto dei valori di legge.